domenica 31 ottobre 2010

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)


Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico. (10G0192)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in
presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un
disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare
a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici,
ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella
realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei
processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un
disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia
possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,
si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in
materia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulle promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2
Finalita'
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti
finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e
promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei
confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici
riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione
e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in
ambito sociale e professionale.
Art. 3
Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti
specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero
didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle
famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i
casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli
regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita'
non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4
Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di
formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata
un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,
finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente
i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari
a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Note all'art. 4:
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2010) e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2009.
Art. 5
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita'
didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli
studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata,
con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano
conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche'
misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualita' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilita' dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.
Art. 6
Misure per i familiari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili.
2. Le modalita' di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono
determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti
interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per
le attivita' di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma
3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, individua le modalita' di formazione dei
docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e
didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' le
forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui
DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede
nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 8
Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della
legge stessa.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1006):
Presentato dalla sen. Vittoria Franco ed altri il 2 settembre
2008.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, il 17 settembre 2008 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24
settembre 2008; il l° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008;. il 3,
17 e 24 marzo 2009; l'8 aprile 2009; il 5 maggio 2009.
Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il
15 maggio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª e
Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, ed approvato
in un testo unificato con l'atto n. 1036 (sen. Franco Asciutti ed
altri) il 19 maggio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2459):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione),
in sede referente, il 26 maggio 2009 con i pareri delle commissioni
I, V, XI, XII e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 24 giugno
2009; il 1º luglio 2009; 14, 15, 21, 28 ottobre 2009; il 24 febbraio
2010; 1'11, 12 e 20 maggio 2010.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa,
il 3 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e
Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed
approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1006-1036-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede deliberante, il 24 giugno 2010 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 2010; il 15, 22 e 28
settembre 2010 ed approvato il 29 settembre 2010.

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